L’IMU (Imposta Municipale Unica) è un tributo introdotto nel 2011 dal Governo Monti con la cosiddetta “Manovra Salva Italia” e si applica a chi possiede immobili sul territorio italiano. Si tratta di un’imposta patrimoniale, da versare ogni anno in due tranche: un acconto a giugno e un saldo a dicembre.
Per il 2025, l’appuntamento con l’acconto è fissato entro il 16 giugno. È fondamentale conoscere le regole di calcolo, le scadenze, le esenzioni e le modalità per determinare correttamente l’importo da versare.
Riferimenti normativi e scadenze
La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 9 del D.Lgs. n. 23/2011, il quale stabilisce che:
- L’IMU si calcola in proporzione alla quota di possesso e ai mesi effettivi di possesso nell’anno. Si considera interamente il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
- Il pagamento avviene in due rate uguali: la prima rata (acconto) si versa entro il 16 giugno, sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l’anno precedente (quindi il 2024); la seconda rata (saldo) entro il 16 dicembre, utilizzando le aliquote aggiornate per il 2025 se disponibili, altrimenti si confermano quelle del 2024.
Chi è tenuto a pagare l’IMU
L’IMU è dovuta da:
- Proprietari di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli);
- Titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione);
- Utilizzatori in leasing (dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata);
- Non residenti in Italia che possiedono immobili sul territorio italiano.
Non è invece dovuta dagli italiani residenti all’estero per gli immobili posseduti fuori dall’Italia, per i quali si applicano altri tributi (es. IVIE).
Esenzioni e agevolazioni
1. Abitazione principale e pertinenze
Non si paga IMU sull’abitazione principale se non è classificata come “immobile di lusso” (categorie A/1, A/8, A/9). Sono esenti anche le pertinenze, nel limite massimo di una per ciascuna categoria catastale (C/2, C/6 e C/7). Per gli immobili di lusso è prevista una detrazione fissa di 200 euro, che può essere aumentata dal Comune fino ad annullare l’imposta.
2. Comodato gratuito tra parenti in linea retta
È prevista una riduzione del 50% sulla base imponibile dell’IMU per gli immobili concessi in comodato a genitori o figli, se rispettate le condizioni previste dalla Legge di Stabilità 2016.
3. Immobili locati a canone concordato
Per le locazioni a canone concordato si applica una riduzione del 25% dell’IMU.
4. Immobili inagibili (catasto F/2)
Non è dovuta IMU per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili.
5. Terreni agricoli
Sono esenti IMU i terreni:
- ubicati in aree montane o collinari come da classificazione normativa;
- posseduti da coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola;
- situati nei Comuni delle isole minori (elenco Legge n. 448/2001);
- a destinazione agro-silvo-pastorale collettiva e inusucapibile.
Come si calcola l’acconto IMU
L’acconto è pari al 50% dell’IMU totale annua e si basa sulle aliquote e detrazioni valide nel 2024, salvo che il Comune abbia deliberato nuove aliquote per il 2025 entro il 28 ottobre e pubblicate entro tale data sul sito del MEF.
Base imponibile e moltiplicatori catastali
Per determinare correttamente l’importo da versare, si parte dalla base imponibile, che varia a seconda della tipologia di immobile:
- Fabbricati iscritti al Catasto: si applica il valore catastale, ottenuto moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per un moltiplicatore variabile.
- Fabbricati categoria D non iscritti al Catasto: si usa il valore contabile, dato dal costo risultante dal bilancio moltiplicato per un coefficiente ministeriale.
- Fabbricati non iscritti in Catasto (diversi dai precedenti): si considera la rendita proposta.
Nel calcolo finale si devono considerare:
- i mesi effettivi di possesso;
- la quota di possesso (es. in caso di comproprietà);
- eventuali agevolazioni o detrazioni comunali.
Moltiplicatori IMU per categorie catastali
| Categoria catastale | Moltiplicatore |
|---|---|
| A/1 – A/11 (esclusa A/10), C/2, C/6, C/7 | 160 |
| B, C/3, C/4, C/5 | 140 |
| A/10 e D/5 | 80 |
| C/1 | 55 |
| D (esclusa D/5) | 65 |
| Terreni agricoli (non esenti) | 135 |

