Il rientro al lavoro dopo la nascita di un bambino è un momento delicato, soprattutto per le neomamme che devono bilanciare le esigenze del neonato con quelle professionali. La legge, però, offre strumenti specifici per rendere questa transizione più gestibile, soprattutto nel primo anno di vita del bambino. Tra questi strumenti, i riposi per allattamento rappresentano un’importante risorsa.
Cosa sono i permessi per allattamento?
Contrariamente a quanto suggerisce il nome, i permessi per allattamento non richiedono che la madre stia effettivamente allattando per poterne usufruire. Questi permessi possono essere richiesti sia dalla madre che dal padre, a patto che entrambi siano lavoratori dipendenti e che vi sia un rapporto di lavoro in corso. È importante notare che i permessi non possono essere utilizzati contemporaneamente da entrambi i genitori.
La normativa prevede che la madre possa iniziare a usufruire dei permessi per allattamento una volta concluso il periodo di congedo obbligatorio per maternità, continuando fino al compimento del primo anno di vita del bambino. Tuttavia, se la madre rinuncia espressamente a questi riposi o appartiene a una categoria non avente diritto, il padre lavoratore dipendente può subentrare e beneficiare dei permessi.
Quando il padre può usufruire dei permessi
Il padre può usufruire dei permessi per allattamento non solo se la madre rinuncia, ma anche se quest’ultima è una lavoratrice autonoma, disoccupata o casalinga. In tali casi, non è rilevante se la madre percepisce o meno l’indennità di maternità: il diritto del padre rimane comunque valido.
Inoltre, le mamme che lavorano in modalità smart working hanno lo stesso diritto di interrompere la loro attività lavorativa per dedicarsi al figlio. Durante le ore di riposo, il datore di lavoro non può contattare la lavoratrice né richiedere il suo intervento.
Permessi anche per genitori adottivi o affidatari
I permessi per allattamento non sono riservati solo ai genitori naturali. Anche i genitori adottivi o affidatari possono beneficiarne entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore. In questo caso, i permessi decorrono dalla data di adozione o di affidamento, non dalla data di nascita del bambino.
Durata e gestione dei permessi
La durata dei permessi per allattamento varia in base all’orario di lavoro del genitore richiedente. Se l’orario di lavoro giornaliero è di almeno sei ore, il genitore ha diritto a due ore di permesso al giorno, anche cumulabili. Se l’orario è inferiore a sei ore, il permesso si riduce a un’ora al giorno. In caso di parto gemellare o plurimo, i permessi raddoppiano: quattro ore al giorno per orari superiori a sei ore, e due ore al giorno per orari inferiori.
Un’eccezione a questa regola è prevista per le aziende che offrono un servizio di asilo nido interno: in questi casi, il permesso si riduce a mezz’ora per ogni assenza.
Le ore di permesso devono essere concordate tra il genitore e il datore di lavoro. Se non si raggiunge un accordo, la Direzione Provinciale del Lavoro interviene per stabilire la collocazione oraria. È importante ricordare che i permessi sono un diritto garantito dalla legge, e il datore di lavoro non può rifiutare la richiesta né chiedere al genitore di recuperare le ore non lavorate.
Come comunicare l’utilizzo dei permessi all’azienda
Per usufruire dei permessi, il genitore deve presentare una domanda al datore di lavoro almeno 15 giorni prima del rientro in servizio. I padri lavoratori devono inoltre inviare una richiesta telematica anche alla sede INPS di appartenenza.
Il datore di lavoro è obbligato a concedere i permessi per allattamento secondo le modalità previste dalla legge. Non può opporsi alla fruizione dei permessi, né chiedere al genitore di compensare le ore di assenza con straordinari o altre forme di flessibilità. È inoltre vietato discriminare il genitore che usufruisce dei permessi o pregiudicare la sua carriera a causa di ciò.
I riposi giornalieri per allattamento sono alternativi al congedo parentale a ore, pertanto la lavoratrice non può usufruire di entrambe le misure nello stesso giorno.
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