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Società a Responsabilità Limitata; firenze; Commercialista; soci;

Per iniziare, l’articolo 2.495 del Codice Civile prevede che, al termine della fase di liquidazione, i liquidatori sono tenuti a richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese e, successivamente, i creditori sociali insoddisfatti hanno il diritto di far valere i propri crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da essi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. La finalità di tale normativa è quella di impedire alla società così come alla sua struttura di negare ingiustamente il diritto dei creditori, seppur legittimi, mediante un proprio comportamento unilaterale che sfugge al controllo del creditore. 

La questione della responsabilità personale dei soci di società di capitali al momento della cancellazione dal registro delle imprese dipende dalla natura costitutiva della formalità della cancellazione stessa. Tuttavia, la giurisprudenza pre-riforma del diritto societario del 2003 riteneva che la cancellazione avesse solamente valore dichiarativo e non rappresentasse una condizione sufficiente per l’estinzione della società in caso di debiti residui o sopravvenienze passive. In pratica, si richiedeva la definizione di tutti i rapporti giuridici, sia sostanziali che processuali, fatti dalla società. Perciò, la società stessa era considerata responsabile delle eventuali passività, a seguito della revoca della procedura di cancellazione dal registro delle imprese, con l’assunzione che la cancellazione fosse stata effettuata senza i necessari presupposti di legge. 

Riforma del diritto Societario e Estizione della Società

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 6 del 17/1/2003, comunemente noto come “Riforma del diritto societario“, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, costituisce l’atto e il momento in cui si determina l’estinzione della persona giuridica, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Pertanto, si può affermare che tale atto rappresenta l’ultimo atto di vita della società. 

Inoltre, è importante tenere presente che la successione dei soci nei crediti della società estinta è disciplinata dalle norme sulla successione ereditaria e sui contratti, laddove le quote sociali devono essere considerate come beni mobili. In tal senso, è possibile che i crediti della società siano trasmissibili ai successori dei soci o ai legittimari, a seconda delle disposizioni testamentarie o, in mancanza di queste, delle norme della successione legittima. 

Cosa succede sopo la cancella della Società

Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, sorgono dubbi sulla sorte dei debiti sociali rimasti insoddisfatti. È importante notare che, trattandosi di società di capitali, i soci non possono essere chiamati a rispondere dei debiti una volta che la società è stata estinta. Tuttavia, le passività non si estinguono con la società e sono oggetto di un meccanismo di successione simile a quello previsto dall’art. 752 c.c. riguardante i debiti del de cuius. In tal caso, queste passano in capo ai soci nella misura in cui essi hanno percepito dalla liquidazione. A seguito della cancellazione della società, si ha la definitiva estinzione dell’ente, l’insorgenza di una comunione tra i soci per i beni residuati dalla liquidazione e la successione degli ex-soci nei debiti della società, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.  

In linea di principio, il debito per cui i soci della società cancellata possono essere chiamati a rispondere non rappresenta un nuovo obbligo bensì lo stesso debito precedentemente imputato alla società. Si tratta, pertanto, di una successione debitoria autentica che coinvolge tutti i soci esistenti al momento della cancellazione. 

A tal proposito, è importante considerare che i soci sono tenuti a rispondere dei debiti rimasti insoddisfatti della società cancellata fino alla concorrenza delle somme da loro stessi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Tuttavia, ci si chiede se, in assenza di un riparto tra gli ex soci a seguito della liquidazione, i creditori possano comunque agire nei loro confronti. 

In definitiva, è fondamentale valutare se sussista l’interesse ad agire dei creditori insoddisfatti anche quando non risulti alcuna possibilità di soddisfare le proprie pretese al termine della procedura di liquidazione. 

In base ad un primo orientamento i creditori insoddisfatti perdono l’interesse ad agire qualora, nel corso della liquidazione e della conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese, non si verifichi alcun riparto di somme di denaro o di altri beni tra gli ex soci. Ciò, poiché i “successori” della società non possono ragionevolmente assicurarsi di essere in grado di soddisfare i debiti dell’ente estinto. 

Tuttavia, è importante considerare che questa posizione non è più la prevalente dopo alcune sentenze che hanno stabilito che i soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non definiti all’esito della liquidazione. Inoltre, hanno concluso che gli ex soci della società estinta sono successori indipendentemente dalla circostanza che abbiano ricevuto o meno un riparto in base al bilancio finale di liquidazione. Questo perché potrebbero esserci sopravvenienze attive o beni e diritti non contemplati nel bilancio.  

In base a ciò l’interesse dei creditori sociali insoddisfatti ad agire contro gli ex soci non è automaticamente escluso solo dal fatto che questi ultimi non abbiano beneficiato della ripartizione finale.  

La definizione di “sopravvenienze attive” include non solo le entrate che si verificano dopo la cancellazione, ma anche quelle che derivano da atti e fatti avvenuti prima dell’eliminazione di una società. 

Anche se i creditori insoddisfatti mantengono il loro interesse ad agire indipendentemente dal fatto che ci sia stata o meno una distribuzione dell’attivo tra i soci, devono dimostrare sia la divisione dell’attivo sociale sia la ricevuta del pagamento da parte dell’ex socio. 

Infine, è fondamentale che la prova dei fatti sia esecutata in modo corretto e completo per poter confermare la fondatezza dell’azione intrapresa dai creditori. Il tono deve rimanere professionale e formale. 

Riflessioni Finali sulla cancellazione dei debiti

Il compito del creditore consiste nel dimostrare che il socio ha ricevuto una parte dell’attivo alla conclusione della liquidazione del patrimonio sociale. Nel caso di crediti insoddisfatti verso una società di capitali cancellata, il socio potrebbe essere costretto a rispondere al creditore sociale se quest’ultimo dimostra la distribuzione dell’attivo e il successivo pagamento di una quota da parte del socio, secondo il bilancio finale di liquidazione. Nell’eventualità, invece, di un ex socio citato in giudizio, questi avrà il compito di dimostrare l’effettivo utilizzo delle somme ricevute per il pagamento dei debiti della compagnia sociale. Tuttavia, la ricostruzione dell’onere della prova è critica poiché non considera il fatto che eventuali sopravvenienze attive potrebbero non essere rappresentate nel bilancio finale di liquidazione, e non esiste nessuna forma pubblicitaria per la loro distribuzione tra i soci. Pertanto, diventa impossibile dimostrare la distribuzione dell’attivo ai creditori sociali, creando una vera e propria prova in difetto. 

In definitiva, possiamo affermare che la posizione prevalente espressa dalla Corte si dimostra congruente con il panorama normativo processuale. Considerando anche che il socio convenuto ha l’onere di dimostrare l’assenza dei presupposti per la sua responsabilità, si può affermare con certezza che il legislatore della riforma ha mantenuto un equilibrio ponderato tra i diversi interessi in gioco. Da un lato, si tutelano gli interessi dei creditori, che non devono subire limitazioni della propria pretesa, dall’altro, si proteggono gli ex soci, che continuano a essere responsabili anche in seguito alla liquidazione dell’ente. E’ indubbio che l’equilibrio sia leggermente sbilanciato a favore degli ex soci.