Molte attività, nel tempo, si trovano a dover rivedere l’assortimento merceologico per adattarsi alle nuove richieste del mercato. È il caso, per esempio, per le attività stagionali o attività particolari come le tabaccherie situate in località turistiche che, in passato, affiancavano alla vendita di generi di monopolio anche articoli da regalo.
Solo per fare alcuni esempi pratici.
Il calo della domanda per questa categoria ha costretto molte imprese a riconvertire il magazzino, puntando su prodotti più in linea con i consumi attuali, come quelli legati al mondo del fumo e dello svapo.
Se questa riconversione ha permesso di superare momenti di difficoltà economica, rimane tuttavia un problema pratico e fiscale da risolvere: la gestione delle scorte invendibili, spesso anche deteriorate, che giacciono ancora in magazzino.
Attenzione alla presunzione di cessione
Dal punto di vista fiscale, le merci non più vendibili, ma non ancora eliminate fisicamente comportano un rischio: in caso di controllo, l’Agenzia delle Entrate potrebbe presumere che tali beni siano stati ceduti senza emissione di fattura e quindi contestare il mancato versamento dell’IVA. Questo principio è contenuto nell’art. 53, comma 1 del DPR 633/1972, che prevede la presunzione legale di cessione per i beni acquistati e non più rinvenibili nei locali dell’attività.
Come superare la presunzione di cessione e smaltire regolarmente la merce dal magazzino
Per evitare problemi, è fondamentale seguire una procedura ufficiale di eliminazione volontaria dei beni dal magazzino. Ecco i passaggi da seguire:
1. Verificare il valore delle merci da eliminare
Prima di tutto, è necessario quantificare il valore complessivo delle merci da smaltire, basandosi sul prezzo di acquisto.
2. Comunicare in anticipo la distruzione
Almeno cinque giorni prima della distruzione, occorre inviare una comunicazione formale all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza, indicando:
- Luogo, data e ora delle operazioni;
- Modalità previste per la distruzione o trasformazione;
- Natura, qualità e quantità dei beni;
- Valore complessivo dei beni;
- Eventuale valore residuale ottenibile dopo la distruzione o trasformazione.
3. Distruzione dei beni: obblighi e soglie
- Se il valore dei beni da eliminare supera i 10.000 euro, è obbligatoria la presenza, durante le operazioni, di uno dei seguenti soggetti:
- un incaricato dell’Agenzia delle Entrate;un ufficiale della Guardia di Finanza;un notaio, che dovrà redigere verbale delle operazioni.
- Se invece il valore dei beni è inferiore ai 10.000 euro, è possibile redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Anche in questo caso, la comunicazione preventiva resta obbligatoria, ma si potrà procedere con un’autocertificazione dell’avvenuta distruzione.
- Se la distruzione dei beni comporta la produzione di rifiuti, questi dovranno essere conferiti in discarica, con regolare formulario di identificazione dei rifiuti.
Aspetti contabili: cosa succede in regime semplificato
Dal punto di vista contabile, è importante ricordare che, nel regime di contabilità semplificata per cassa, le rimanenze di magazzino non incidono sulla determinazione del reddito imponibile. Esse rilevano solo ai fini extra-contabili, ad esempio per il calcolo degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA).
Di conseguenza, non è necessario apportare rettifiche contabili. Tuttavia, è fondamentale conservare la documentazione della distruzione, che servirà per determinare correttamente il valore residuo del magazzino alla chiusura dell’anno.
Una procedura obbligata per proteggere l’attività
Seguire questa prassi non è solo un atto di regolarità formale: consente di tutelarsi da future contestazioni, liberare spazio in magazzino e mantenere in ordine la contabilità dell’impresa. È un passaggio che ogni operatore dovrebbe conoscere e applicare, specie nei momenti di riorganizzazione dell’attività o di riconversione delle scorte.
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