Congedo di maternità flessibile: come funziona e a chi spetta
Le lavoratrici dipendenti possono posticipare l’inizio del congedo di maternità, sfruttando una flessibilità prevista dalla normativa. Ecco come si richiede.
In un contesto in cui il tasso di natalità è in calo, è fondamentale conoscere e valorizzare gli strumenti di tutela a disposizione delle lavoratrici. Uno di questi è il congedo di maternità “flessibile”, regolato dal D.lgs. 151/2001.
Secondo la norma ordinaria, il congedo di maternità dura cinque mesi, con due mesi di astensione obbligatoria prima del parto e tre mesi dopo. Ma esistono anche due opzioni alternative, che offrono una maggiore libertà organizzativa:
- 1 mese prima + 4 mesi dopo il parto
- 5 mesi interamente dopo il parto
I requisiti per accedere al congedo flessibile
Per poter usufruire di questa flessibilità, è necessario che non ci siano rischi per la salute della madre o del nascituro. Per questo la legge richiede:
- certificazione del medico specialista del SSN
- eventuale certificazione del medico del lavoro, se la lavoratrice è sottoposta a sorveglianza sanitaria
In entrambi i casi, le attestazioni devono confermare che è possibile proseguire l’attività lavorativa fino a un mese prima del parto.
Come fare domanda all’INPS
La richiesta di congedo flessibile avviene interamente online, tramite il portale INPS. I passaggi principali sono:
- Ottenere le certificazioni mediche nel corso del settimo mese di gravidanza
- Compilare la domanda online per il congedo obbligatorio di maternità, specificando l’opzione flessibile
- Consegnare la documentazione sanitaria al datore di lavoro
(non è necessario inviarla all’INPS)
Attenzione: non esiste una procedura separata per il congedo flessibile. Tutto si gestisce all’interno della domanda per l’astensione obbligatoria.
Il ruolo dell’azienda: obblighi e opportunità
Il datore di lavoro non può opporsi alla scelta della lavoratrice di usufruire del congedo in modalità flessibile, purché siano rispettati tutti i requisiti di legge. La maternità flessibile è un diritto della lavoratrice e le aziende devono garantire il necessario supporto organizzativo.
Nel caso sia necessaria una sostituzione, le aziende con meno di 20 dipendenti possono beneficiare di uno sgravio contributivo del 50% sulla quota a loro carico e sui premi Inail.
Se la sostituzione avviene con contratto di somministrazione, il vantaggio economico è riconosciuto all’impresa utilizzatrice, che recupera l’incentivo dalla società fornitrice.
L’agevolazione è valida fino al compimento del primo anno di età del bambino, o — nel caso di adozione o affidamento — fino a un anno dall’ingresso nel nucleo familiare

