Il congedo biennale straordinario previsto dalla Legge 104/1992 è un diritto concesso ai lavoratori dipendenti per assistere familiari con disabilità grave. Questo strumento, regolato da norme specifiche, comporta impatti su diversi aspetti contrattuali e previdenziali. Vediamo le regole principali, i limiti e le condizioni per il suo utilizzo.
Chi può richiedere il congedo biennale
Il congedo è riservato ai lavoratori dipendenti che assistono in modo continuativo un familiare convivente, come il coniuge, un genitore, un figlio o un altro parente, affetto da grave disabilità. La durata complessiva del congedo può arrivare fino a due anni nell’arco dell’intera carriera lavorativa.
Come funziona il congedo biennale
Durante il congedo, il lavoratore ha diritto a ricevere la retribuzione integrale e i contributi previdenziali vengono coperti attraverso il sistema dei contributi figurativi. Questo garantisce che il periodo di congedo venga considerato valido ai fini della pensione, come se il lavoratore stesse prestando regolare servizio.
Tuttavia, è importante sottolineare che durante i due anni di congedo non si maturano né ferie, né la tredicesima mensilità, né il Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Questi diritti matureranno solo durante i periodi di lavoro effettivo.
Modalità di fruizione del congedo
Il lavoratore può scegliere tra due modalità di fruizione del congedo straordinario:
- Modalità continuativa: il lavoratore si assenta dal lavoro per un periodo ininterrotto, fino a un massimo di due anni.
- Modalità frazionata: il congedo può essere suddiviso in periodi più brevi, anche di pochi giorni alla volta, permettendo al lavoratore di gestire meglio le proprie esigenze e quelle del familiare.
In entrambi i casi, è necessario comunicare la propria intenzione al datore di lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni.
Congedo e ferie
Il congedo biennale non è utile ai fini della maturazione del diritto alle ferie, poiché il rapporto di lavoro è considerato interrotto durante il congedo. Le ferie già maturate prima del congedo rimangono disponibili e possono essere utilizzate dal lavoratore al momento del rientro.
In caso di congedo frazionato, il lavoratore matura le ferie normalmente solo se le frazioni di assenza non superano i 15 giorni di calendario per mese, poiché tra un periodo e l’altro di assenza il lavoratore riprende servizio.
Congedo, tredicesima e TFR
Il periodo di congedo non è utile per maturare il diritto alla tredicesima o al TFR. Questi compensi non incrementano durante il congedo, poiché la retribuzione percepita dal lavoratore è a carico dell’Inps tramite un’indennità.
Pensione e scatti di anzianità
Il congedo straordinario è valido ai fini pensionistici, grazie ai contributi figurativi che vengono accreditati. Tuttavia, non ha effetti sulla progressione economica legata agli scatti di anzianità, poiché questi ultimi richiedono la presenza effettiva in servizio.
Quanto si percepisce di stipendio durante il congedo
Secondo la Circolare Inps n. 21 del 25 gennaio 2024, durante il congedo straordinario il lavoratore percepisce un’indennità pari alla retribuzione dell’ultimo mese di lavoro effettivo. Questo importo viene calcolato tenendo conto delle sole voci fisse e continuative della retribuzione. Il datore di lavoro anticipa l’indennità e successivamente recupera l’importo dall’Inps tramite i contributi previdenziali.
Il limite massimo della retribuzione per il 2024 è fissato a 56.586 euro. Di conseguenza, il datore di lavoro non può erogare una retribuzione annua superiore a tale importo.
Conclusioni
Il congedo biennale straordinario della Legge 104 offre un importante sostegno ai lavoratori che devono assistere familiari con gravi disabilità, garantendo la continuità retributiva e previdenziale. Tuttavia, è essenziale conoscere i limiti e le condizioni, soprattutto per quanto riguarda la maturazione di ferie, tredicesima, TFR e scatti di anzianità.

