Dal 1° gennaio 2025 il mondo delle cripto-attività in Italia entra in una nuova fase normativa. Con la Legge di Bilancio, infatti, si è passati da un quadro incerto a regole precise, che introducono obblighi fiscali stringenti e nuove forme di tassazione.
Bitcoin, Ethereum e tutte le valute virtuali sono ora soggette a imposte e controlli specifici: diventa quindi fondamentale comprendere come dichiarare correttamente gli asset e pianificare le proprie strategie fiscali per evitare sanzioni.
Tassazione sulle plusvalenze
La novità più rilevante riguarda le plusvalenze, ossia i guadagni ottenuti dalla vendita di cripto-attività.
- Addio franchigia: dal 2025 viene eliminata la soglia di esenzione di 2.000 euro. Anche una plusvalenza minima sarà tassata.
- Aliquota: l’imposta sostitutiva è fissata al 26%.
- Calcolo del costo d’acquisto: deve essere certo e documentato; in assenza di prova, si considera pari a zero, con tassazione sull’intero importo incassato.
- Metodo LIFO (Last-In, First-Out): si considerano venduti per primi gli asset acquistati più di recente.
- Permute crypto-to-crypto: non generano plusvalenze tassabili fino alla conversione in euro o altra valuta corrente.
- Proventi da staking, lending e airdrop: qualificati come “redditi diversi” e tassati al 26% al momento della percezione, in base al valore di mercato.
📌 Esempio
- Acquisto: 1 Bitcoin a 40.000 €
- Vendita: 1 Bitcoin a 50.000 €
- Plusvalenza: 10.000 €
- Imposta dovuta: 10.000 × 26% = 2.600 €
Le minusvalenze possono essere compensate con plusvalenze nello stesso anno o riportate a nuovo per i successivi quattro anni.
L’imposta patrimoniale: IVACA
Accanto alla tassazione sulle plusvalenze, dal 2025 è stata introdotta l’Imposta sul Valore delle Cripto-Attività (IVACA), simile all’imposta di bollo sui prodotti finanziari tradizionali.
- Aliquota: 0,2% annuo.
- Base imponibile: valore delle cripto-attività detenute al 31 dicembre (o costo d’acquisto se il valore di mercato non è reperibile).
- Versamento: l’imposta si paga in sede di dichiarazione dei redditi.
- Ambito: si applica a tutte le cripto-attività, indipendentemente dalla custodia su exchange italiani o esteri, oppure su wallet privati (hardware o software).
Obblighi dichiarativi
Anche senza vendite o guadagni, il possesso di cripto-attività comporta obblighi di dichiarazione.
1. Quadro RW (o Quadro W per il 730)
Va compilato da tutti i residenti che detengono cripto-attività su exchange esteri o wallet privati.
Occorre indicare:
- codice bene: 21 (Cripto-attività);
- codice possesso: 1 (Proprietà);
- valore iniziale al 1° gennaio;
- valore finale al 31 dicembre, su cui si calcola l’IVACA (0,2%).
👉 L’obbligo vale a prescindere dall’importo detenuto.
2. Quadro RT (o Quadro T per il 730)
Va utilizzato per dichiarare le plusvalenze (e minusvalenze).
Si devono riportare:
- corrispettivi totali delle vendite,
- costi di acquisto,
- imposta sostitutiva del 26% calcolata sul guadagno netto.
Sanzioni
Il mancato rispetto delle regole comporta sanzioni severe:
- Omesso versamento: 30% dell’imposta non pagata (riducibile con il ravvedimento operoso).
Inoltre, la Legge di Bilancio ha già fissato un’ulteriore modifica: dal 1° gennaio 2026 l’aliquota sulle plusvalenze salirà dal 26% al 33%, rendendo ancora più importante una corretta pianificazione fiscale.
👉 In sintesi: dal 2025 ogni transazione, possesso o guadagno legato alle cripto-attività deve essere monitorato e dichiarato. La nuova disciplina unisce tassazione su plusvalenze e patrimoniale (IVACA), con obblighi stringenti e sanzioni pesanti in caso di omissioni.

