Dal 2016, dimettersi è solo online
Le dimissioni volontarie sono l’atto con cui un lavoratore dipendente può interrompere unilateralmente il proprio rapporto di lavoro.
Dal 12 marzo 2016, a seguito del Jobs Act, le dimissioni devono essere obbligatoriamente trasmesse in modalità telematica, tramite il portale Cliclavoro o il sito INPS. Qualsiasi dimissione presentata con modalità diverse è da considerarsi non valida.
Questa procedura è stata introdotta per contrastare la prassi illecita delle cosiddette “dimissioni in bianco”, in cui ai lavoratori, spesso in condizioni di vulnerabilità, veniva richiesto di firmare una lettera di dimissioni già al momento dell’assunzione.
Chi è soggetto all’obbligo di dimissioni online
Devono utilizzare la procedura telematica i lavoratori:
- subordinati del settore privato (sia full-time che part-time),
- apprendisti,
- collaboratori domestici e lavoratori da remoto.
Sono esclusi dall’obbligo:
- lavoratori del pubblico impiego,
- collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.),
- tirocinanti.
Sono esentati anche:
- colf e badanti,
- lavoratori marittimi,
- genitori che si dimettono entro i 3 anni di vita del figlio,
- lavoratori in prova,
- coloro che firmano una risoluzione consensuale in sede protetta (es. conciliazione sindacale o presso l’Ispettorato del Lavoro).
Per queste figure non è prevista la modalità telematica: si deve procedere con una classica lettera di dimissioni in duplice copia, da inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Obblighi del lavoratore
Il lavoratore deve inviare la comunicazione esclusivamente online.
Il portale richiede l’autenticazione con SPID, CIE o CNS, e consente di compilare in autonomia il modulo oppure delegare un soggetto abilitato (es. patronato, consulente del lavoro, sindacato).
Attenzione al preavviso
Le dimissioni possono essere comunicate in qualsiasi momento, ma il lavoratore è tenuto a rispettare il periodo di preavviso previsto dal proprio CCNL.
La durata varia in base a:
- livello contrattuale,
- anzianità di servizio,
- settore di attività.
Se il lavoratore non rispetta il preavviso, il datore di lavoro può trattenere una somma pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo residuo, nota come indennità per mancato preavviso.
Nei contratti a tempo determinato, in genere non è previsto il preavviso, poiché la scadenza è già fissata. Tuttavia, se il rapporto viene interrotto prima del termine, è consigliabile concordare per iscritto la cessazione anticipata.
Obblighi del datore di lavoro
Anche il datore di lavoro ha precisi adempimenti:
- deve accettare le dimissioni notificate tramite il sistema;
- deve aggiornare lo stato del lavoratore presso gli enti competenti (Centro per l’Impiego) con le comunicazioni obbligatorie;
- è tenuto a verificare il rispetto del preavviso contrattuale;
- alla cessazione del rapporto, deve corrispondere TFR, ferie residue ed eventuali spettanze entro i termini di legge.
Dimissioni durante la maternità/paternità
Per i genitori con figli di età inferiore a tre anni, la semplice trasmissione online non è sufficiente.
In questi casi, le dimissioni devono essere validate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
La procedura prevede:
- invio della lettera di dimissioni e del modulo specifico all’Ispettorato;
- approvazione formale da parte dell’ente, che conferma la volontarietà dell’atto.
Senza questa approvazione, le dimissioni sono nulle.

