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L’introduzione normativa ha giocato un ruolo chiave nel rafforzare la cultura della solidarietà sul posto di lavoro, trasformando il concetto di ferie solidali in una realtà tangibile.
Questo permette ai lavoratori dipendenti di rinunciare a parte delle loro ferie per donarle a colleghi che, avendo esaurito permessi e ferie maturati, necessitano di più tempo per assistere figli minorenni con problemi di salute.

Riferimento Ferie Solidali

In Italia, il riferimento normativo principale è l’articolo 24 del Jobs Act del 2015. Esauriti ferie e permessi retribuiti, un dipendente può chiedere al datore di lavoro di avviare la procedura di sostegno da parte dei colleghi, presentando la necessaria documentazione medica che attesti la malattia personale, del figlio o di un altro familiare.

Questa legge trova origine in Francia nel 2014, ispirata dalla storia del piccolo Mathys a cui venne diagnosticato un tumore al fegato. Il padre, lavoratore in uno stabilimento della Loira, esaurì il proprio periodo di assenza retribuita per assisterlo. Con il progredire della malattia e l’aumento delle necessità di cure, i colleghi del padre di Mathys chiesero di poter donare parte delle loro ferie e permessi, ottenendo così che il padre potesse restare accanto al figlio per ulteriori 170 giorni.

Regole e Requisiti per Donare Ferie Solidali

Secondo il principio di irrinunciabilità dei riposi spettanti per legge, i dipendenti possono donare esclusivamente le giornate di ferie eccedenti il periodo minimo di 4 settimane. Oltre alle ferie extra, anche le ex festività, i ROL (Riduzione Orario di Lavoro) e i permessi possono essere oggetto di cessione solidale.

Le ferie, un diritto irrinunciabile per il lavoratore (art. 36, c. 3 Costituzione; art. 2109 c.c.), sono fondamentali per reintegrare le energie psicofisiche e consentire la partecipazione alla vita familiare e sociale. La durata minima è di 4 settimane, ma i contratti collettivi possono prevedere una durata superiore.

Le ferie devono essere godute secondo queste modalità:

  • Per almeno 2 settimane nel corso del periodo di maturazione, eventualmente in modo continuativo su richiesta del lavoratore;
  • Per le restanti 2 settimane, o un diverso periodo secondo quanto previsto dal CCNL, entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione;
  • Le ferie non godute possono essere monetizzate solo alla cessazione del rapporto di lavoro; al contrario, i periodi eccedenti le 4 settimane eventualmente previsti dal CCNL possono essere monetizzati anche durante il rapporto di lavoro.

Questo diritto alla fruizione dei riposi stabiliti per legge e regolati dai CCNL, e la possibilità della loro monetizzazione, rendono la cessione di ferie un gesto ammirevole e altruistico. Tuttavia, tale gesto può essere compiuto solo nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e applicabili al rapporto di lavoro.

Lo Studio Professionale Ruta lavora in collaborazione con professionisti in materia di Consulente del Lavoro a Firenze.