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Imposta di Soggiorno; Firenze; commercialista;

L’imposta di soggiorno è un tributo locale che viene versato da chi pernotta in una struttura ricettiva situata in un certo comune. Va versata da chi gestisce alberghi, b&b e case vacanza. 

Oltre a ciò, prevede l’adempimento di alcuni obblighi, come la presentazione annuale del modello 21 e del modello 22.

Cos’è l’imposta di soggiorno

L’imposta di soggiorno è un quota che viene di fatto riscossa dai turisti che alloggiano sul territorio comunale. Viene incassata dal Comune e reinvestita nel turismo, secondo quanto dispone la legge.

Di fatto, la sua esistenza crea un circolo virtuoso che non grava sui contribuenti, ma fa in modo che si abbiano le risorse adeguate per migliorare la gestione turistica. 

Non è sempre stata in vigore. Dopo un’abolizione sul finire degli anni ‘80, è stata reintrodotta in seguito al federalismo fiscale comunale, con due dispositivi normativi:

  • il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, per la città di Roma;
  • il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, punto di riferimento per i comuni che possono applicare il tributo.

Sì, hai letto bene. Non tutti i comuni devono necessariamente istituire l’imposta di soggiorno. Attualmente, le destinazioni turistiche che l’hanno adottata sono diverse centinaia tra centri turistici, capoluoghi di provincia e città d’arte d’Italia.

In conseguenza dell’autonomia dei comuni, ogni ente stabilisce alcuni parametri fondamentali che riguardano l’imposta di soggiorno:

  • tariffa;
  • esenzioni;
  • scadenze per la dichiarazione.

Ma se a incassare è il Comune e a versare il tributo sono i visitatori, che ruolo ha il gestore della struttura ricettiva? In realtà, lo abbiamo già detto: riscuote. Per l’esattezza, svolge il ruolo del cosiddetto agente contabile

Per questa ragione, a chi gestisce la struttura spetta l’onere di presentare la dichiarazione dell’imposta di soggiorno, che si aggiunge all’obbligo di presentare la dichiarazione di ospitalità.

Il conto di gestione o modello 21

Leggi con attenzione quanto segue, per non andare in confusione.

In seguito a una sentenza della Corte dei Conti del 2016, gli operatori turistici sono stati definiti agenti contabili. Da ciò deriva l’obbligo di presentare entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento il cosiddetto conto di gestione o modello 21.

È la dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno che va presentata al Comune, secondo le modalità definite dall’ente stesso. Quest’ultimo, ricordiamolo, è lo stesso che stabilisce i termini e le modalità dei versamenti delle quote riscosse – differiscono da comune a comune.

Ad esempio, il Comune di Firenze riscuote entro 15 giorni dalla fine del mese. Ciò vuol dire che versi il 15 ottobre i tributi riscossi a settembre. E poiché stai di fatto maneggiando denaro pubblico, sappi che hai delle responsabilità penali. In veste di agente contabile sei perseguibile del reato di peculato.

Detto questo, la dichiarazione presentata al proprio Comune non va confusa con la dichiarazione che va inoltrata all’Agenzia delle Entrate. 

La dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno o modello 22

Con il Decreto Rilancio del 19 maggio 2020, è stato introdotto un altro obbligo per i gestori delle attività ricettive: l’inoltro all’Agenzia delle Entrate del modello 22. 

Si tratta comunque di una dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno e va presentata entro il 30 giugno per l’anno precedente.

Puoi inviarla in via telematica e in autonomia, accedendo con SPID al sito web, dopo aver compilato il modello. Altrimenti, puoi affidarti a professionisti che si occupano per te di questi aspetti più ostici della gestione di un’attività turistica. 

Anche allo Studio Ruta possiamo aiutarti con l’adempimento di questi obblighi.

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