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Se ti trovi in contenzioso con il proprietario del locale dove gestisci la tua attività e hai ricevuto una proposta di accordo per estendere il contratto di locazione rinunciando all’indennità di avviamento, è importante comprendere chiaramente quali sono i tuoi diritti e se l’accordo proposto è valido.

Che cos’è l’indennità di avviamento?

La Legge 392/78 prevede che, nei contratti di locazione commerciale, il locatore debba corrispondere un’indennità di avviamento al conduttore (inquilino) nel caso in cui il rapporto di locazione cessi per cause non imputabili al conduttore. Questo può accadere, ad esempio, in caso di risoluzione per inadempimento o se il locatore decide di non rinnovare il contratto o di recedere dallo stesso. L’indennità è pari a 18 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.

Tuttavia, ci sono situazioni in cui questa indennità non è dovuta. Se il locale è stato utilizzato per attività che non comportano contatti diretti con il pubblico, per attività di natura professionale, per usi transitori, oppure se il locale si trova all’interno di stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici, l’indennità non è prevista. D’altro canto, se nel locale viene avviata un’attività analoga entro 12 mesi dal rilascio, l’indennità raddoppia, diventando pari a 36 mensilità.

Accordi transattivi e validità

L’indennità di avviamento è una garanzia a favore del conduttore, e la legge stabilisce che questa garanzia non può essere eliminata o ridotta attraverso clausole inserite nel contratto di locazione. Qualsiasi clausola che tenti di derogare a questo diritto sarebbe considerata nulla e la legge prevarrebbe comunque.

Tuttavia, esiste una possibilità di deroga a questa regola. Se, dopo la stipula del contratto, le parti decidono di raggiungere un accordo transattivo per risolvere una lite pendente, ad esempio riguardo alla durata del contratto o all’ammontare del canone, possono stabilire nuove condizioni per il rilascio del locale. In questo caso, la giurisprudenza consente che l’accordo transattivo sostituisca il contratto di locazione originario, permettendo anche di derogare alla disposizione sull’indennità di avviamento, purché alla rinuncia da parte del conduttore corrisponda una concessione significativa da parte del locatore.

E’ essenziale che la rinuncia all’indennità di avviamento sia bilanciata da un vantaggio concreto, come l’estensione del contratto di locazione per altri due anni.

Ti consiglio comunque di valutare attentamente qualsiasi proposta, ma consulta sempre un professionista legale e un commercialista, per assicurarti che l’accordo tuteli effettivamente i tuoi interessi.

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