Pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate le nuove istruzioni per la predisposizione.
Le novità della presentazione del Modello 730 riguardano principalmente soggetti e tipologie di redditi per i quali sarà possibile, tramite l’introduzione di nuovi quadri, presentare questo modello. In applicazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, del D.lgs n. 1/2024, il 730 potrà essere presentato dalle persone fisiche titolari di redditi per i quali precedentemente era prevista la presentazione del Modello Redditi, e cioè:
- Titolari di redditi finanziari o immobiliari detenuti all’estero per cui è richiesto il monitoraggio fiscale e l’eventuale pagamento dell’IVIE (imposta sugli immobili all’estero) o IVAFE (nuovo quadro W).
- Coloro che hanno fatto la rivalutazione dei terreni posseduti all’1/1/2023 (nuovo quadro L).
- Titolari di redditi di capitale di fonte estera gestiti senza intermediari italiani soggetti ad imposta sostitutiva (nuovo quadro L).
- I produttori agricoli esonerati ex art 34, comma 6, DPR 633/72, non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d’imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del Modello Redditi PF come quadro aggiuntivo al Modello 730.
- I soggetti con plusvalenze da cripto-attività di ammontare almeno pari a 2.000 euro.
Quadro W — Investimenti e Attività all’Estero
Questo quadro andrà utilizzato per assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale di tutti quegli investimenti e attività detenute all’estero e inoltre a determinare l’imposta sostitutiva dovuta a titolo di IVIE e IVAFE. Per investimenti si intendono i beni patrimoniali (ad esempio, immobili, oggetti preziosi anche se in cassette di sicurezza, imbarcazioni registrate in pubblici registri esteri) collocati all’estero suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia. Questi beni vanno indicati indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta. L’obbligo dichiarativo non sussiste per tutti gli immobili situati all’estero per i quali non siano state effettuate delle variazioni nel corso dell’anno, salvo i versamenti dovuti a titolo di IVIE.
Quadro L – «Ulteriori Dati»
Il quadro L, alla sezione II, i righi L6 e L7, è riservato all’indicazione dei dati relativi alla rivalutazione dei terreni posseduti all’1/1/2023. La sezione III, invece, è dedicata ai redditi da capitale di fonte estera percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti, soggetti ad imposta sostitutiva. Il contribuente dovrà indicare il codice dello stato estero in cui il reddito è prodotto, con il relativo ammontare e la relativa aliquota applicabile.
Quadro RU – Crediti di Imposta Agricoltori
Oltre alla presentazione del quadro RU per la comunicazione dei crediti di imposta, tali soggetti dovranno presentare il quadro RS del Modello Redditi 2024 con il solo frontespizio di riferimento ove necessario in relazione alla tipologia del credito.
Nell’ipotesi in cui, alla presentazione del Modello 730, risulta un’imposta sostitutiva:
- A debito: dovrà essere predisposto un F24 che il CAF o professionista abilitato può consegnare al contribuente per il versamento, fermo restando la possibilità di utilizzare i crediti in compensazione, ove disponibili.
- A credito: l’importo spettante verrà rimborsato direttamente dall’Agenzia delle Entrate con accredito sul c/c indicato dal contribuente, oppure utilizzato in compensazione.
Per ulteriori dubbi o chiarimenti non esitare a scrivermi via whatsapp o a telefonarmi.

