Dal 1° settembre è diventato obbligatorio in tutta Italia il Codice Identificativo Nazionale (CIN) per gli affitti brevi, un codice unico che ha l’obiettivo di migliorare il monitoraggio e la regolamentazione delle locazioni turistiche inferiori ai 30 giorni. Il CIN sostituisce i precedenti sistemi di identificazione regionale e mira a garantire maggiore sicurezza e trasparenza nel settore degli affitti brevi.
Come Richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN)
Il CIN può essere richiesto tramite una piattaforma apposita predisposta dal Ministero del Turismo, alla quale è possibile accedere con SPID. Il sistema riconosce automaticamente le strutture collegate all’utente, permettendo al titolare di completare le informazioni mancanti o di correggere eventuali errori.
Una volta ottenuto, il CIN deve essere esposto all’interno della struttura e riportato in tutti gli annunci pubblicitari, sia online che offline. Questo requisito riguarda tutte le piattaforme e i siti web di affitto breve.
Requisiti di Sicurezza per le Strutture
Per ottenere il CIN, le strutture devono rispettare specifiche norme di sicurezza, come l’installazione di rilevatori di gas e monossido di carbonio e la presenza di estintori a norma. Gli operatori hanno 60 giorni dalla pubblicazione dell’obbligo in Gazzetta Ufficiale per regolarizzare la propria posizione e richiedere il CIN.
Aumento della Cedolare Secca per gli Affitti Brevi
Oltre all’obbligo del CIN, la nuova normativa prevede un aumento dell’aliquota per la cedolare secca sugli affitti brevi, che passa dal 21% al 26%. Questo incremento incide sulle imposte per chi affitta immobili a uso turistico.
Sanzioni per il Mancato Rispetto delle Norme
Le sanzioni per il mancato rispetto delle nuove normative sugli affitti brevi possono essere elevate:
- Mancato ottenimento o mancata esposizione del CIN: sanzioni da 800 a 8.000 euro.
- Pubblicità senza CIN visibile: multa fino a 5.000 euro.
- Mancanza dei requisiti di sicurezza: sanzione fino a 6.000 euro.
- Omissione dei redditi da affitti brevi nella dichiarazione dei redditi: sanzione dal 240% al 480% dell’importo non dichiarato.
- Sanzioni raddoppiate per violazioni ripetute.
- In caso di gravi e ripetute infrazioni, le autorità possono ordinare la chiusura temporanea o definitiva della struttura.
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