Con un documento pubblicato sul proprio sito istituzionale, UnionCamere ha diffuso alcuni chiarimenti relativi all’obbligo di comunicazione di un indirizzo PEC da parte degli amministratori delle imprese costituite in forma societaria, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 13, co. 3, del Decreto‑Legge 159/2025. (Fonte: UnionCamere) Unioncamere+2Unioncamere+2
In particolare, secondo l’istituto:
- la disciplina non è più estesa agli amministratori di società di persone. (inserito: chiarimento specifico) Unioncamere+1
- né a coloro che, nelle società di capitali, assumono cariche diverse, come i semplici consiglieri privi di deleghe del CdA. (inserito: esplicitazione) Unioncamere+1
L’obbligo si applica a coloro che, dal 31 /10 /2025 (data di entrata in vigore del DL 159/2025) (inserito: data precisa) Unioncamere vengono nominati o confermati alle suddette cariche (in sede di costituzione della società o successivamente) e a coloro che – a tale data – già ricoprono tali cariche. (nota: termine indicato da UnionCamere) Unioncamere
L’istituto ricorda, infine, che la PEC da comunicare non può coincidere con quella della società. (inserito: chiarimento aggiuntivo) Redazione Fiscale
Integrazioni utili per contestualizzare – con punti di vista tecnici e operativi:
- Ambito applicativo e soggetti esclusi
– Le società interessate sono quelle costituite in forma societaria (in particolare le società di capitali, le società cooperative e le società consortili). Milomb+1
– Le esclusioni vanno oltre le società di persone: per esempio, non ricadono nell’obbligo anche modelli societari in cui la carica è affidata “a più persone disgiuntamente o congiuntamente” (ex art. 2475 co. 3 c.c.) per le S.r.l. confapindustriafirenze.it+1
– L’obbligo riguarda solo uno tra amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, il Presidente del CdA. Unioncamere Punto di vista tecnico: Questo significa che molti amministratori “ordinari” senza deleghe, o i presidenti di comitati interni, non sono più nel perimetro dell’obbligo. È un alleggerimento rispetto al testo originario, ma richiede un controllo accurato nella governance societaria per capire chi realmente rientra. - Termini e tempistiche
– Per le società costituite prima del 31/10/2025, gli amministratori obbligati (come sopra) devono comunicare la PEC entro il 31/12/2025. Milomb+1
– Per le nomine/conferme successive al 31/10/2025 (o al momento della costituzione), la comunicazione va fatta contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina. Unioncamere Punto di vista operativo: Per gli studi di commercialisti e consulenti a Firenze (o operatori delle S.r.l. locali) è fondamentale aggiornare subito i moduli, le check-list e le procedure interne: la mancata comunicazione potrà bloccare l’iscrizione della nomina o comportare sanzioni. - Sanzioni e adempimenti
– Lo studio operativo evidenzia che la mancata comunicazione comporta le sanzioni previste dall’art. 2630 c.c., raddoppiate, ovvero da €206 a €2.064. Euroconference News
– La variazione o la comunicazione della PEC non è soggetta a diritti di segreteria o imposta di bollo se presentata come “solo comunicazione” e non come modifica dell’atto principale. Milomb+1 Punto di vista di governance: Anche se le sanzioni non sono altissime rispetto ad altri ambiti di compliance, il rischio reale è la “sospensione” della pratica al Registro Imprese: ciò può creare ritardi e costi indiretti (ritardo in nomina, blocco del rinnovo, perdita di opportunità). Vale quindi la pena trattare la PEC come un elemento centrale nelle procedure societarie. - Osservazioni critiche / provocatorie
– Mentre l’obbligo è stato “ristretto” rispetto all’impianto originario (ciò può essere visto come alleggerimento per le imprese), ciò richiede un’analisi societaria specifica per ogni compagine perché la soglia di obbligo è diventata selettiva: la dicitura “in caso di mancanza, il Presidente del CdA” genera possibili zone grigie, soprattutto nelle S.r.l. dove non esiste un CdA ma più amministratori. Se ce ne fossero più di uno “senza deleghe”, l’obbligo potrebbe non ricadere su nessuno — ma la pratica camerale può interpretare diversamente. Euroconference News
– Dal punto di vista delle società di Firenze, che spesso adottano S.r.l. semplificate o con più amministratori, è fondamentale verificare la modalità di amministrazione (amministratore unico vs pluralità) per capire se scatta l’obbligo oppure no.
– Inoltre, la regola secondo cui la PEC dell’amministratore non può coincidere con quella della società genera un’onerosità operativa: ogni amministratore obbligato dovrà avere una PEC personale distinta dalla società. Per alcuni soggetti (piccole imprese, start-up, imprese familiari) potrebbe essere un aggravio rispetto a quanto effettivamente utilitaristico.

