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Lavoro; Studio professionale Ruta; Firenze

La legge riconosce il diritto a permessi retribuiti per l’allattamento, fruibili entro il primo anno di vita del bambino, per consentire un rientro graduale al lavoro dopo la maternità obbligatoria.

Il rientro al lavoro dopo la nascita

Dopo il periodo di astensione obbligatoria, il rientro della neomamma al lavoro può essere accompagnato da strumenti utili per conciliare la cura del bambino con l’attività professionale. Oltre al congedo parentale – che può essere fruito fino ai 12 anni del bambino – esiste il diritto ai riposi giornalieri (art. 39 D.Lgs. 151/2001), noti anche come permessi per allattamento.

A chi spettano i permessi per allattamento

I riposi giornalieri spettano:

  • alla madre lavoratrice dipendente, durante il primo anno di vita del figlio;
  • al padre lavoratore dipendente, solo in determinate condizioni:
    • in caso di affidamento esclusivo al padre;
    • in caso di morte o grave infermità della madre;
    • se la madre rinuncia esplicitamente ai permessi, anche se è una lavoratrice dipendente;
    • se la madre è una lavoratrice non dipendente, ad esempio autonoma o casalinga.

In questi casi, per ottenere i permessi, il padre deve presentare all’INPS e al datore di lavoro:

  • certificato di nascita del bambino con indicazione della paternità e maternità;
  • documentazione che attesti una delle condizioni sopra indicate (es. dichiarazione della madre, certificazione sanitaria, provvedimento di affidamento).

Condizioni di esclusione

Non si ha diritto ai riposi giornalieri se la madre:

  • è ancora in astensione obbligatoria o facoltativa;
  • è in aspettativa, in permesso non retribuito, o comunque non in servizio (es. part-time verticale con giorni interi non lavorati).

Modalità di fruizione

Il diritto ai permessi dipende dall’orario giornaliero di lavoro:

  • 2 ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o superiore a 6 ore;
  • 1 ora al giorno se inferiore a 6 ore.

La lavoratrice può scegliere di usare le ore:

  • in modo continuativo (es. uscita anticipata);
  • in modo frazionato (es. un’ora la mattina e una il pomeriggio).

Se in azienda è presente un asilo nido o una struttura convenzionata nelle immediate vicinanze, i permessi giornalieri sono ridotti a mezz’ora per volta.

In caso di parto gemellare, i periodi di riposo sono raddoppiati, indipendentemente dal numero dei figli.

Indennità e retribuzione

Ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 151/2001, i periodi di riposo per allattamento sono retribuiti al 100% e a carico dell’INPS. L’importo viene anticipato in busta paga dal datore di lavoro, che lo recupera poi attraverso modello F24 al momento del versamento dei contributi.

Compatibilità con altri istituti

I riposi giornalieri non sono cumulabili, nella stessa giornata, con il congedo parentale ad ore. La lavoratrice deve quindi scegliere tra l’uno o l’altro istituto.