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Il Consiglio dei Ministri, il 28 marzo scorso, ha varato un nuovo decreto legge che proroga alcune misure e apporta modifiche alla tregua fiscale, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023. 

La regolarizzazione delle irregolarità formali 

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di definire in modo agevolato le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile. Si tratta delle irregolarità che non hanno dato luogo al versamento di minori imposte o alla determinazione di una minor base imponibile, e per tali ragioni regolarizzabili secondo la misura in rassegna commesse fino al 31 ottobre 2022, ma che, in qualche modo, pregiudicano l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria. Non sono definibili gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) e le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023. 

La norma prevede, ai fini della regolarizzazione, il pagamento di 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni

Il DL rinvia al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale. L’eventuale seconda rata viene differita al 31 marzo 2024. L’omesso versamento anche di una sola delle due rate determina l’inefficacia della sanatoria. 

Il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie 

La Legge di Bilancio 2023 consente – in deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso – di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a 1/18 del minimo edittale irrogabile. 

Possono essere regolarizzate le violazioni che riguardano le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti. 

Possono essere regolarizzate le violazioni afferenti i dichiarativi validamente presentati per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2021 o precedenti, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, violazioni diverse da quelle formali e da controllo automatizzato e violazioni non contestate, alla data di versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni 36 ter DPR 602/73. 

Non possono essere definiti gli atti afferenti l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall’Italia. 

Il DL prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata, in luogo del 31 marzo 2023, entro il 30 settembre 2023. 

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento 

La Legge di Bilancio 2023 consente di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle entrate. 

Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, sono definibili entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge. 

Sono definibili anche le controversie pendenti al 31 gennaio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate.  

Per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva. 

Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e ai fini del pagamento delle rate ancora dovute non si tiene conto delle maggiori sanzioni comprese nella rata già versata. Non sono, in ogni caso, rimborsabili le maggiori sanzioni versate. 

Definizione agevolata delle controversie tributarie 

La Legge di bilancio 2023 prevede la possibilità di definire in modo agevolato le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un importo pari al valore della controversia. 

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 settembre 2023. Nel caso in cui gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. 

Le controversie definibili sono sospese soltanto a seguito di apposita istanza al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento e in tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023.  

Per le controversie definibili sono sospesi per 11 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dal 1° gennaio 2023 fino al 31 ottobre 2023. 

L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. 

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