Ritenuta d’acconto e ritenuta d’imposta: le differenze da conoscere
Concetti simili, ma non identici
Nel linguaggio fiscale capita spesso di confondere la ritenuta d’acconto con la ritenuta d’imposta. Sebbene entrambe siano forme di prelievo alla fonte, è fondamentale comprenderne la distinzione, poiché incidono in modo diverso sulla tassazione del contribuente.
La ritenuta d’acconto è un anticipo sull’imposta dovuta: chi riceve un compenso soggetto a questa ritenuta (il sostituito d’imposta) dovrà includerlo nella dichiarazione dei redditi. L’importo trattenuto verrà poi scalato dall’Irpef complessiva da versare.
La ritenuta a titolo d’imposta, invece, ha effetto sostitutivo: il prelievo operato è definitivo, e il reddito assoggettato non va dichiarato. In pratica, l’imposta è già stata pagata nella misura prevista, e il contribuente non deve fare ulteriori adempimenti su quel compenso.
Un esempio pratico
Immaginiamo una prestazione da 10.000 euro:
| Tipo di ritenuta | Importo ritenuta | Irpef complessiva dovuta (23%) | Differenza da versare |
|---|---|---|---|
| Ritenuta d’acconto (20%) | 2.000 € | 2.300 € | 300 € |
| Ritenuta d’imposta (20%) | 2.000 € | — | 0 € |
Nel primo caso, il contribuente deve integrare il versamento; nel secondo, la tassazione è conclusa con la ritenuta.
Le ritenute nelle prestazioni di lavoro autonomo
Focalizzandoci sui lavoratori autonomi, la normativa prevede che i sostituti d’imposta (clienti) che corrispondono compensi professionali, anche in forma di partecipazione agli utili, applichino una ritenuta del 20% al momento del pagamento.
Tale ritenuta è a titolo di acconto sull’Irpef e va indicata in fattura.
Il professionista è tenuto a evidenziarla e ad “addebitarsela” al cliente.
Quando e come si versa
Il soggetto che ha effettuato il pagamento deve versare la ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo, tramite Modello F24, utilizzando il codice tributo 1040 e indicando il mese di competenza.
Se la scadenza cade in un giorno festivo o di sabato, il versamento slitta al primo giorno lavorativo utile.
Prestazioni soggette a ritenuta
Sono soggette a ritenuta d’acconto del 20% i compensi corrisposti per:
- prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali o sotto forma di partecipazione agli utili;
- servizi resi a terzi o nell’interesse di terzi;
- obblighi di fare, non fare o permettere;
- utili spettanti a promotori o soci fondatori di società di capitali (Spa, Sapa, Srl);
- cessioni di diritti d’autore da parte dello stesso autore;
- diritti d’opera dell’ingegno ceduti da soggetti non imprenditori o non professionisti.
Base imponibile: cosa include
La ritenuta si applica sull’intero compenso lordo, comprensivo di:
- rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio a piè di lista;
- altre spese anticipate dal professionista e poi rimborsate dal committente.
Non sono soggette a ritenuta le anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente (es. bolli, diritti, spese legali anticipate).
Contributi previdenziali
La base imponibile include anche il contributo Inps del 4%, se addebitato in fattura dai professionisti iscritti alla Gestione Separata.
Non concorre invece a formare base imponibile il contributo integrativo previdenziale di categoria (es. Inarcassa, Enpam).
Certificazione delle ritenute
Le ritenute applicate devono essere certificate dal sostituto d’imposta.
Il documento che le attesta è la Certificazione Unica (CU), che va:
- consegnata al percipiente entro il 16 marzo dell’anno successivo al pagamento;
- trasmessa all’Agenzia delle Entrate con scadenze diverse:
- metà marzo per redditi da lavoro dipendente;
- entro ottobre per redditi da lavoro autonomo (termine del Modello 770).
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