La SCIA parziale per le strutture ricettive va presentata entro il 30 giugno 2023. Questo vale per le attività con oltre 25 posti letto che intendono beneficiare della proroga all’adeguamento alla normativa antincendio, fissata al 31 dicembre 2024.
Vediamo insieme cos’è la SCIA parziale e come presentarla.
SCIA parziale per alberghi e strutture ricettive: la proroga
Il 24 febbraio 2023 è stato ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto Decreto Milleproroghe, ossia la legge n°14/2023 che modifica il decreto legge n°198/2022.
La legge proroga i termini per l’adeguamento alla normativa antincendio fino al 31 dicembre 2024, per le strutture ricettive turistico-alberghiere. Fanno eccezione i rifugi alpini, per i quali la proroga è fissata al 31 dicembre 2023.
Ma è possibile rientrare nella proroga solo presentando la SCIA parziale entro il 30 giugno. Per cui, se sei titolare di una struttura ricettiva con più di 25 posti, devi inoltrare tutta la documentazione necessaria al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, competente nella tua area.
È una pratica che presenti in quanto titolare della struttura e per la quale devi necessariamente beneficiare della consulenza di un tecnico antincendio.
Lo Studio Ruta può aiutarti nella gestione della pratica SCIA, occupandosi della documentazione da allegare e, quindi, anche contattando i tecnici abilitati che devono sottoscrivere le certificazioni.
Cos’è la SCIA parziale antincendio
Ma cos’è la SCIA? La SCIA è la segnalazione certificata di inizio attività e dimostra il rispetto delle norme antincendio secondo il dpr 151/2011. La richiesta per avere la SCIA antincendio serve ad una nuova attività oppure quando stai apportando delle modifiche alla tua struttura.
È obbligatoria se la tua attività è passibile di controlli di prevenzione. In genere lo è ogni categoria di struttura turistico-ricettiva, in base all’appartenenza a una delle tre categorie individuate dalla legge per il rischio d’incendio. Le classi sono categoria A, categoria B e categoria C, in ordine crescente di rischio.
Ora, la SCIA parziale attesta un adeguamento parziale alla normativa antincendio, per l’appunto. La proroga ti consente di avere più tempo per adeguarti pienamente alle direttive di legge. Ma il provvedimento del Decreto Milleproroghe non riguarda tutte le strutture in modo indistinto.
SCIA parziale antincendio: chi può presentarla
La proroga disposta dalla legge n°14/2023 riguarda le attività ricettive turistico-alberghiere che godono di alcune caratteristiche:
- dispongono di più di 25 posti letto;
- esistono alla data dell’11 maggio 1994, cioè da quando è entrato in vigore il DM del 9 aprile 1994;
- possiedono i requisiti per rientrare nel piano straordinario di adeguamento antincendio del DM 16 marzo 2012.
Ferme restando le caratteristiche appena elencate, la proroga ti viene concessa se con la SCIA parziale attesti il rispetto di almeno 6 delle prescrizioni disciplinate dalle regole tecniche.
Ecco quali sono:
- resistenza al fuoco delle strutture;
- reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni;
- corridoi e scale;
- ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali da deposito.
Tutta la documentazione viene sottoscritta dal responsabile dell’attività. Ad esempio, il titolare della struttura alberghiera. Ma è necessario che anche un tecnico antincendio abilitato attesti la conformità ai requisiti di prevenzione degli incendi e sicurezza antincendio. Ciò vuol dire che solo un professionista iscritto all’albo può di fatto essere coinvolto nella produzione delle certificazioni e dei documenti per la SCIA parziale.
Cosa fare per l’adeguamento
Presentata la SCIA parziale, da titolare di una struttura ricettiva avrai davanti a te diversi mesi per adeguarti alla normativa. A grandi linee, sarà tuo compito anche:
- pianificare e attuare l’attività di sorveglianza per accertare che continuino a persistere le normali condizioni operative, l’accessibilità e la corretta fruibilità delle porte poste lungo le vie di esodo, la fruibilità sicura dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, il corretto funzionamento degli estintori, degli apparecchi di illuminazione e dell’impianto di diffusione sonora e/o di allarme;
- applicare le misure previste dall’articolo 5 del DM 16 marzo 2012;
- provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi del mancato adeguamento antincendio dell’attività;
- integrare il piano di emergenza con le misure specifiche, una volta analizzato il rischio che persiste a causa della mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all’interno delle attività;
- assicurare al personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso di tipo 2-FOR, come viene riferito nell’allegato al DM del 2 settembre 2021.
È vero, hai ancora del tempo per adeguarti, ma ciò vuol dire che hai il dovere di impiegare i prossimi mesi per mettere in sicurezza la tua struttura, ma anche formare al meglio il personale per preservare le condizioni di sicurezza e gestire il rischio in modo efficace.
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