Possibile la riammissione per chi è decaduto entro fine 2024
C’è tempo fino al 30 aprile 2025 per presentare la domanda di riammissione alla Rottamazione-quater, prevista dal DL Milleproroghe (art. 3-bis del DL 202/2024, convertito in Legge 15/2025). Il beneficio è rivolto ai contribuenti che, entro il 31 dicembre 2024, hanno perso le agevolazioni per mancato o insufficiente pagamento delle rate.
Chi può rientrare nella definizione agevolata?
La riammissione è limitata ai debiti già inclusi nella Rottamazione-quater, cioè contenuti nella precedente “Comunicazione delle somme dovute” inviata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Possono presentare domanda:
- i contribuenti che non hanno pagato una o più rate in scadenza entro il 31 dicembre 2024;
- chi ha effettuato pagamenti in ritardo oltre i 5 giorni di tolleranza;
- chi ha pagato un importo inferiore al dovuto.
🔴 Non possono accedere alla riammissione:
- i contribuenti in regola con tutti i versamenti fino al 31 dicembre 2024;
- chi è decaduto dopo tale data (es. mancato pagamento della rata del 5 marzo 2025).
Come presentare la domanda di riammissione
La richiesta va inviata entro il 30 aprile 2025, esclusivamente in modalità telematica, attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, scegliendo una delle due modalità:
1. Area riservata (con SPID, CIE o CNS)
- Accesso all’elenco dei debiti ammissibili
- Selezione delle cartelle da inserire
- Scelta del numero di rate
2. Area pubblica
- Inserimento manuale dei dati contenuti nella vecchia “Comunicazione delle somme dovute”
- Indicazione del numero di rate desiderate
- Allegato documento d’identità
- Convalida della richiesta entro 72 ore tramite e-mail
Come e quando si paga con la rottazione
Le somme dovute possono essere saldate:
- In un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025
- In 10 rate, con scadenze fisse:
- 31 luglio e 30 novembre 2025
- 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre per gli anni 2026 e 2027
Il tasso di interesse applicato è del 2% annuo, a partire dal 1° novembre 2023.
Cosa succede dopo aver presetanto la domanda
Entro il 30 giugno 2025, l’Agenzia invierà al contribuente:
- la nuova Comunicazione delle somme dovute
- il piano dettagliato delle rate
Nel frattempo:
- sono sospesi i pagamenti derivanti da precedenti rateizzazioni (fino al 31 luglio 2025)
- il contribuente non sarà considerato inadempiente nei confronti della PA e potrà ottenere il DURC
- non saranno avviate nuove azioni esecutive o cautelari, ma restano validi eventuali fermi e ipoteche già iscritti
E se ho già effettuato dei pagamenti?
In caso di accoglimento della domanda, i versamenti fatti dopo la decadenza verranno considerati come acconti sul debito residuo. Tuttavia, decadendo dalla definizione agevolata, si perdono gli sconti: il debito torna comprensivo di sanzioni e interessi ordinari.
Riammissione anche in caso di sovraindebitamento
È possibile richiedere la riammissione anche per i debiti oggetto di procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, attivati entro il 31 dicembre 2024.
In questo caso, la domanda va inviata esclusivamente tramite PEC, con il modello DA-LS-RIAMM, alla Direzione Regionale competente.
Per tutte le informazioni ulteriori mi puoi scrivere una mail o cliccare sul pulsante Whatsapp.
Senza alcun impegno.

