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Fisco; Studio professionale Ruta; Firenze;

Possibile la riammissione per chi è decaduto entro fine 2024

C’è tempo fino al 30 aprile 2025 per presentare la domanda di riammissione alla Rottamazione-quater, prevista dal DL Milleproroghe (art. 3-bis del DL 202/2024, convertito in Legge 15/2025). Il beneficio è rivolto ai contribuenti che, entro il 31 dicembre 2024, hanno perso le agevolazioni per mancato o insufficiente pagamento delle rate.

Chi può rientrare nella definizione agevolata?

La riammissione è limitata ai debiti già inclusi nella Rottamazione-quater, cioè contenuti nella precedente “Comunicazione delle somme dovute” inviata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Possono presentare domanda:

  • i contribuenti che non hanno pagato una o più rate in scadenza entro il 31 dicembre 2024;
  • chi ha effettuato pagamenti in ritardo oltre i 5 giorni di tolleranza;
  • chi ha pagato un importo inferiore al dovuto.

🔴 Non possono accedere alla riammissione:

  • i contribuenti in regola con tutti i versamenti fino al 31 dicembre 2024;
  • chi è decaduto dopo tale data (es. mancato pagamento della rata del 5 marzo 2025).

Come presentare la domanda di riammissione

La richiesta va inviata entro il 30 aprile 2025, esclusivamente in modalità telematica, attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, scegliendo una delle due modalità:

1. Area riservata (con SPID, CIE o CNS)

  • Accesso all’elenco dei debiti ammissibili
  • Selezione delle cartelle da inserire
  • Scelta del numero di rate

2. Area pubblica

  • Inserimento manuale dei dati contenuti nella vecchia “Comunicazione delle somme dovute”
  • Indicazione del numero di rate desiderate
  • Allegato documento d’identità
  • Convalida della richiesta entro 72 ore tramite e-mail

Come e quando si paga con la rottazione

Le somme dovute possono essere saldate:

  • In un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025
  • In 10 rate, con scadenze fisse:
    • 31 luglio e 30 novembre 2025
    • 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre per gli anni 2026 e 2027
      Il tasso di interesse applicato è del 2% annuo, a partire dal 1° novembre 2023.

Cosa succede dopo aver presetanto la domanda

Entro il 30 giugno 2025, l’Agenzia invierà al contribuente:

  • la nuova Comunicazione delle somme dovute
  • il piano dettagliato delle rate

Nel frattempo:

  • sono sospesi i pagamenti derivanti da precedenti rateizzazioni (fino al 31 luglio 2025)
  • il contribuente non sarà considerato inadempiente nei confronti della PA e potrà ottenere il DURC
  • non saranno avviate nuove azioni esecutive o cautelari, ma restano validi eventuali fermi e ipoteche già iscritti

E se ho già effettuato dei pagamenti?

In caso di accoglimento della domanda, i versamenti fatti dopo la decadenza verranno considerati come acconti sul debito residuo. Tuttavia, decadendo dalla definizione agevolata, si perdono gli sconti: il debito torna comprensivo di sanzioni e interessi ordinari.

Riammissione anche in caso di sovraindebitamento

È possibile richiedere la riammissione anche per i debiti oggetto di procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, attivati entro il 31 dicembre 2024.

In questo caso, la domanda va inviata esclusivamente tramite PEC, con il modello DA-LS-RIAMM, alla Direzione Regionale competente.

Per tutte le informazioni ulteriori mi puoi scrivere una mail o cliccare sul pulsante Whatsapp.
Senza alcun impegno.