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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 dicembre, ha approvato in via definitiva lo schema di Decreto legislativo – attualmente in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – che interviene in modo significativo sulla disciplina del Registro dei titolari effettivi, limitando l’accesso alle informazioni da parte dei soggetti privati.

Il provvedimento si colloca in un contesto normativo e giurisprudenziale complesso, segnato da recenti interventi legislativi e da una sospensione operativa che, ad oggi, rende il Registro non consultabile.


Il contesto normativo: tra trasparenza e tutela dei dati

Il Registro dei titolari effettivi nasce come strumento di trasparenza societaria, finalizzato a prevenire:

  • riciclaggio,
  • finanziamento del terrorismo,
  • utilizzo opaco delle strutture giuridiche.

Tuttavia, negli ultimi anni, il tema dell’accesso indiscriminato alle informazioni ha sollevato crescenti perplessità, soprattutto sotto il profilo della tutela dei dati personali e della proporzionalità tra trasparenza e riservatezza.

In questo solco si inserisce il nuovo Decreto legislativo, che ridefinisce l’equilibrio tra interesse pubblico e diritti dei soggetti coinvolti.


Cosa prevede il nuovo Decreto legislativo

Il Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri introduce una limitazione dell’accesso ai dati del Registro dei titolari effettivi da parte dei privati, restringendo la platea dei soggetti legittimati alla consultazione.

L’orientamento è chiaro:
l’accesso non è più generalizzato, ma subordinato a specifici presupposti, in linea con l’evoluzione della giurisprudenza europea in materia di protezione dei dati.

Il testo recepisce, di fatto, un approccio più prudente rispetto al passato, privilegiando una consultazione selettiva e motivata.


Il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni dopo la Legge n. 182/2025

Parallelamente, la Legge n. 182/2025 è intervenuta sul fronte dell’accesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni, precisando che la consultazione del Registro è ammessa nell’ambito dello svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo.

Non si tratta quindi di un accesso indiscriminato, ma di un utilizzo funzionale:

  • ai controlli amministrativi,
  • alle attività ispettive,
  • alla vigilanza istituzionale.

La norma mira a preservare l’efficacia degli strumenti di controllo pubblico, pur nel rispetto dei limiti introdotti sul versante privato.


Una riforma approvata, ma non ancora operativa

Un elemento cruciale è rappresentato dalla sospensione attuale della consultazione del Registro.

A seguito di un’ordinanza del Consiglio di Stato, l’accesso al Registro dei titolari effettivi risulta, allo stato, ancora sospeso, in attesa di un definitivo chiarimento normativo e operativo.

Questo genera una situazione paradossale:

  • il quadro normativo evolve,
  • ma lo strumento resta, di fatto, inutilizzabile.

Una riflessione di sistema

La riforma segna un cambio di passo significativo:
dalla trasparenza “per tutti” si passa a una trasparenza selettiva e funzionale.

Resta aperta una questione di fondo:

fino a che punto la tutela della riservatezza può comprimere l’efficacia degli strumenti di prevenzione e controllo?

È un equilibrio delicato, che continuerà a essere oggetto di interventi legislativi e pronunce giurisprudenziali nei prossimi mesi.