Il Consiglio dell’Unione europea ha autorizzato l’Italia a prorogare fino al 31 dicembre 2028 la misura nazionale che prevede un limite forfetario del 40% alla detrazione dell’IVA relativa alle spese sostenute per i veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente per finalità aziendali o professionali.
Si tratta di una decisione tutt’altro che marginale, perché interviene su uno dei principi cardine del sistema IVA europeo: quello della detrazione integrale dell’imposta sugli acquisti afferenti all’attività economica.
Perché serve un’autorizzazione europea
Nel sistema IVA armonizzato, la regola generale è chiara:
l’IVA assolta sugli acquisti è interamente detraibile se il bene o servizio è utilizzato per operazioni imponibili.
La limitazione forfetaria della detrazione rappresenta quindi una deroga a questo principio.
Proprio per questo motivo:
- lo Stato membro non può introdurla o mantenerla autonomamente;
- è necessaria una specifica autorizzazione del Consiglio UE, ai sensi dell’articolo 395 della Direttiva IVA (2006/112/CE).
L’autorizzazione precedente sarebbe scaduta il 31 dicembre 2025. Senza proroga, l’Italia avrebbe dovuto:
- ripristinare la detrazione integrale, oppure
- rivedere completamente il meccanismo di limitazione.
La decisione del Consiglio evita questa discontinuità normativa.
Cosa resta invariato fino al 2028
Con la proroga:
- resta fermo il limite del 40% di detraibilità IVA;
- il limite si applica ai veicoli non esclusivamente strumentali;
- continuano a rientrare nella restrizione:
- autovetture,
- motocicli,
- ciclomotori,
utilizzati in modo promiscuo (aziendale e privato).
Sono invece esclusi dalla limitazione i veicoli:
- utilizzati esclusivamente per l’attività (ad esempio auto di autoscuole, taxi, noleggio);
- oggetto dell’attività stessa (commercio di veicoli).
In sintesi
- L’UE ha autorizzato l’Italia a mantenere fino al 2028 la detrazione IVA limitata al 40% sui veicoli a uso promiscuo.
- La misura è una deroga al principio di detrazione integrale e necessita di approvazione europea.
- Per imprese e professionisti non cambia nulla nel breve periodo.
- Sullo sfondo resta aperto il tema dell’equità e dell’adeguatezza del criterio forfetario.

